Cosa possiamo fare per te

RP Consulenze è una società specializzata nell’aiutare le imprese a vincere la burocrazia

Ecco nel dettaglio i vari servizi che possiamo offrire alla tua impresa:

Progettazione architettonica

Nuove costruzioni di residenze, ristrutturazione di appartamenti, negozi ed uffici. Valorizza il tuo investimento e migliora il comfort della tua abitazione.

Direzione lavori e cantiere

Il direttore di cantiere controlla ed organizza i lavori di costruzione. L’attività e svolta come dipendente di una impresa di costruzioni. La figura del direttore di cantiere non va confusa con quella del direttore dei lavori che invece e nominato dal committente e controlla che i lavori vengano svolti secondo quanto previsto dal progetto e dal relativo capitolato.

Rilievi

Per rispondere ad esigenze sempre più complesse, si effettuano Studi e Rilievi Ambientali: essi possono essere condotti per scopi puramente scientifici o essere funzionali ad una Valutazione di Impatto Ambientale, molto spesso indispensabile per ottenere permessi ed autorizzazioni.

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Urbanistica

Lo studio dei sistemi urbani e del loro funzionamento complessivo delle relative tensioni positive e negative permette all’urbanista di agire sia attraverso la pianificazione degli spazi fisici urbani che nella programmazione di strumenti urbanistici e normative costruite “ad hoc” al fine ultimo di migliorarne le condizioni di sviluppo futuro, progettando uno spazio urbano “vivibile” nel tempo e nello spazio . La pratica della pianificazione urbanistica si sostanzia nel delineare le grandi opzioni di organizzazione dello spazio e indirizzare (avvalendosi di meccanismi analitici e partecipativi), localizzare e gestire le attività sul territorio. Mentre normativamente per Urbanistica intendiamo « la disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente. » (art. 80, DPR 616/77)

Topografia

La topografia è una disciplina che ha per oggetto lo studio dei metodi, dei procedimenti applicativi, dei modelli di calcolo e delle strumentazioni finalizzate al rilievo di una porzione limitata della superficie terrestre, sufficientemente piccola da poterne trascurare la sfericità o curvatura (generalmente l’area definita attorno ad un punto con raggio max di 15 Km. Che cosa sono i rilievi topografici che vengono eseguiti ? Secondo un’opera di consultazione “i rilievi topografici hanno due funzioni fondamentali: – misurare ciò che esiste, registrarne la posizione e tracciare una pianta o fare una rappresentazione cartografica servendosi dei dati raccolti, o viceversa – fissare dei punti di riferimento in modo da tracciare i confini o dirigere lavori di costruzione sulla base di tale pianta o rappresentazione. Mediante i rilievi si determina, o si traccia, la posizione di punti sulla superficie terrestre, sotto o sopra di essa”.

Catasto

Variazioni catastali, consulenze per l’ accatastamento, per la redazione di tipi mappali. Aggiornamento in seguito a successione e modifica della distribuzione interna.

Successioni

Dichiarazione di successione e voltura Cos’è la dichiarazione di successione? -è un atto di parte che gli obbligati sono tenuti a presentare entro un anno dall’apertura della successione -un puro adempimento fiscale che non vale come accettazione dell’eredità

Prevenzione incendi

Il controllo avviene secondo una procedura autorizzativa ben definita che termina con il rilascio del certificato di prevenzione incendi. 
Tale certificato, al cui rilascio è preposto il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, attesta che l’attività, sottoposta a controllo, è conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia. 
Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nel D.M. 16/02/1982 debbono avere una approvazione preventiva da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco ed, a lavori ultimati, deve essere richiesta la visita di collaudo che si risolve, in caso di esito positivo, nel rilascio del certificato di prevenzione incendi. L’attuale disciplina, dettata dalla legge n. 966/1965, dal D.P.R. n. 577/1982 e dal D.P.R. n. 37/1998, prevede che l’attività di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi, sia articolata in due fasi tra loro coordinate: richiesta di parere di conformità sui progetti presentati al Comando dei VV.FF. al fine di accertare la conformità dell’opera ai criteri di prevenzione incendi; richiesta di sopralluogo ai VV.FF. per riscontrare, anche sulla base di idonea documentazione tecnica, la rispondenza dell’opera realizzata al progetto approvato, al fine del rilascio del Certificato di prevenzione incendi; Altri adempimenti a carico di enti e privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sono relativi: al rinnovo del Certificato di prevenzione incendi; alla richiesta di deroga al rispetto di specifiche disposizioni antincendio, qualora ne ricorra il caso.

Pratiche dei Vigili del Fuoco

Tali pratiche dei Vigili Del Fuoco sono strettamente legate alle pratiche relative alla prevenzione incendi di cui sopra.

Calcolo Strutturale del Cemento Armato

Lo Studio Tecnico esegue calcoli strutturali e dimensionamenti strutturali di edifici in cemento armato, calcolo strutture di fabbricati in cemento armato, verifica strutturale di fondazioni in cemento armato, dei muri di sostegno e di paratie, solai misti in legno e calcestruzzo, solai misti in acciaio e calcestruzzo, verifica di edifici in cemento armato esistenti. Tutte le verifiche vengono eseguite nel pieno rispetto delle norme previste dal D.M. 14-01-2008 e dagli Eurocodici Strutturali.

Pratiche dal Genio Civile

Quando si deve costruire un edificio con strutture in cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio o si devono effettuare interventi sulle strutture di edifici esistenti realizzate con questi materiali, è necessario effettuare il deposito del progetto strutturale presso gli uffici del Genio Civile, così come prescrive la Legge 1086 del 1971, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Quindi, prima di iniziare la costruzione dell’opera, il costruttore deve presentare tale denuncia, contenente nomi e recapiti del Committente, del Progettista delle strutture, del Direttore dei Lavori e dello stessoCostruttore, oltre che l’indicazione del tipo di intervento da realizzare e del Comune in cui sarà ubicato.

Inoltre, nel caso di interventi su edifici esistenti, anche in muratura, come ad esempio l’apertura di un nuovo vano in un muro portante, il taglio di un solaio, ampliamenti e sopraelevazioni, va depositata la verifica sismica delle strutture.

In questo caso la normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge 64 del 1974 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e dalle Norme Tecniche per le costruzioni del 2008.

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Condono Edilizio

Il condono edilizio è in genere una pratica edilizia volta a sanare delle opere realizzate senza alcuna licenza edilizia, l’uso di tale strumento è stato possibile nel passato e ha consentito la regolarizzazione del patrimonio edilizio pur realizzato in totale difformintà rispetto agli strumenti urbanistici e delle norme di igiene. Il condono edilizio è un “procedimento” che consente la regolarizzazione amministrativa degli illeciti edilizi e l’estinzione dei reati penali connessi a tale attività illecita. Con il termine “condono edilizio” si raggruppano le normative emanate con le leggi : 28 febbraio 1985, n°. 47 – legge 23/12/94 n. 724 art.39 e legge 24 novembre 2003, n° 326 le quali consentono “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente“ anche se si parla ufficialmente di “condono edilizio“ solo nella ultima legge 326/2003 (articolo 32 – legge 326-03 comma 1) Le tre leggi si integrano e si modificano a vicenda dando origine ad una normativa particolarmente complessa, la quale definisce quali tipologie di opere abusive possono usufruire suddetto “condono” della “Sanatoria delle opere abusive” (articolo 31 – legge 47/85) o “Definizione agevolata delle violazioni edilizie” (articolo 39 – legge 724/04) il tutto a fronte del pagamento di una “oblazione“ allo Stato e alle Regioni e del pagamento al Comune del “contributo di concessione”. Con il pagamento dell’“oblazione“ anche nel caso che non si consegua la regolarizzazione amministrativa degli abusi, stanti le tipologie di esclusione dalla sanatoria, in genere si ottiene a sensi degli articoli 38- 39 della legge 47/85 la cancellazione dei reati penali connessi alla edificazione abusiva. Per l’attuazione delle citate leggi tutte le Regioni hanno dovuto a più riprese emanare delle proprie leggi che definiscono le parti di competenza delle stesse, essendo la materia edilizia ed urbanistica delegata alle Regioni.

Piano Casa

La Legge Regionale n. 10/2011, approvata lo scorso agosto dal Consiglio Regionale, integra ed apporta sostanziali modifica alla Legge Regionale n. 21/09 e che più semplicemente identifica il “Piano Casa della Regione Lazio”.
Il provvedimento, sicuramente innovativo, amplia le possibilità offerte ai cittadini ed alle imprese di intervenire sull’edilizia esistente a favore soprattutto dell’offerta abitativa.

Il provvedimento si applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente ma anche a quelli che hanno acquisito il titolo abilitativo, ivi compreso il caso della formazione del silenzio assenso, in sanatoria. E’ applicabile, altresì, anche a quelli non ultimati purché abbiano il titolo abilitativo edilizio.

La legge offre possibilità di ampliamento anche alle abitazioni esistenti in zone agricole e, con alcune prescrizioni, a quelle ricadenti nelle aree naturali protette; non pone più il limite dei 1.000 mc del fabbricato esistente su cui applicare l’ampliamento del 20%, che comunque rimane fissato ad un massimo di 70 mq.

La Regione Lazio con le modifiche apportate alla legge regionale 21/09  di fatto ha recepito il “Piano Città” contenuto nel Decreto Legislativo “Sviluppo” assegnando un forte e decisivo ruolo ai Comuni nel definire le aree su cui è possibile la “riqualificazione incentivata”.

Infine, la legge chiarisce ulteriormente ed interviene sulla parte relativa alla semplificazione delle procedure che attengono gli aspetti della pianificazione attuativa degli strumenti urbanistici vigenti.
La Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ha provveduto ad elaborare un documento di sintesi che schematizza, anche attraverso esempi grafici, il contenuto della legge.

Soprintendenza Beni Architettonici

La Soprintendenza per i Beni Architettonici del Lazio, istituita nel 1968, è un organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dipende dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio.
 Compito istituzionale della Soprintendenza è, nel territorio di competenza, la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni archeologici secondo le norme contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo n. 42 del 22.1.2004 e ss.mm.ii.) che ha riordinato e integrato il principale riferimento legislativo precedente (Legge n. 1089 del 1.6.1939 – “Tutela delle cose di interesse artistico o storico”).

Scia di Commercio

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. Sostituisce ogni atto autorizzatorio, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale commerciale o artigianale, il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Attestato prestazione energetica

Certificazione Energetica di appartamenti, negozi, edifici per uffici. L’APE è obbligatorio in caso di compravendita ed affitto, inoltre è un documento richiesto per il rilascio del certificato di agibilità. L’attestato di certificazione energetica informa il cittadino, descrive il consumo di un immobile per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria e consiglia soluzioni per la riqualificazione energetica

Gestione Pratiche e Convenzioni Acea (Idrico, Elettrico, Imbocco in Fogna, Fotovoltaico)